Con la sentenza emessa il 2 aprile 2020 la Corte di Giustizia europea (CGUE), nella causa C-753/18, ha fornito un’importante interpretazione delle Direttive 2001/29/CE e 2006/115/CE.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dalla Corte Suprema della Svezia, nasce nell’ambito di due controversie pendenti tra la STIM (società svedese di gestione dei diritti dei compositori di opere musicali e dei loro editori) e SAMI (organizzazione svedese di gestione dei diritti affini di artisti interpreti o esecutori) contro due società svedesi di noleggio di autoveicoli. In particolare, STIM e SAMI ritenevano che le società di noleggio dovessero pagare una tassa sui veicoli equipaggiati di autoradio, perché altrimenti sussisterebbe, a lor parere, una violazione della legge sul diritto d’autore attraverso la messa a disposizione del pubblico di opere musicali senza permesso.

La CGUE ha ritenuto che una autoradio facente parte integrante di un autoveicolo noleggiato, che consente di ricevere le trasmissioni radiofoniche senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di autonoleggio, non costituisce “comunicazione al pubblico” ai sensi della normativa comunitaria, in quanto le società di autonoleggio si limitano a fornire le strutture idonee a rendere possibile una comunicazione, ma non mettono a disposizione del pubblico opere protette. Ha quindi rigettato la richiesta delle società collettive e negato la sussistenza dei presupposti per ritenere che nel caso di specie si potesse parlare di comunicazione al pubblico.

Angela Bonacina