La vicenda prende le mosse dalla modifica dello statuto SIAE, approvata con D.P.C.M. 16 marzo 2018, che ha introdotto una disciplina del diritto di voto in seno all’Assemblea Generale degli Associati giudicata in maniera sfavorevole dai gruppi editoriali. Il nuovo regime sarebbe, infatti, eccessivamente penalizzante in termini di riduzione del peso dei voti attribuiti rispetto a quello che sarebbe spettato alle singole imprese raggruppate.

Investito del ricorso per l’annullamento dello statuto così modificato, il Tar Lazio dichiarava la propria carenza di giurisdizione, ritenendo la materia devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria. La decisione veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che riformava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ed attribuiva la giurisdizione al Giudice amministrativo.

Pronunciandosi sul conseguente ricorso proposto da SIAE, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8239 del 28 aprile 2020, ha fornito la propria definitiva interpretazione dell’art. 1, comma 2, L. 9 gennaio 2008, n. 2, evidenziando che tale norma attribuisce all’Autorità giudiziaria ordinaria le controversie riguardanti l’intera attività della SIAE, ivi comprese le materie afferenti all’organizzazione ed al funzionamento degli organi sociali. In tale ambito rientra a pieno titolo l’approvazione di modifiche allo statuto sociale (incluse quelle dirette a disciplinare particolari ipotesi di limitazione del diritto di voto) di talché tutte le relative controversie devono intedersi devolute alla cognizione del Giudice civile.

Claudio Podagrosi