pillole di diritto delle arti e dello spettacolo

Piano stralcio Cultura e turismo: stanziati 20.000.000,00 di euro a favore di interventi di particolare strategicità

Con D.P.C.M. 14 gennaio 2020 si è stabilito di destinare, ai sensi del punto 1.2, lettera c), della delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3, l'importo complessivo di euro 20.000.000,00 al finanziamento dei seguenti interventi di particolare strategicità:
- il Lazzaretto localizzato a Venezia, per un importo complessivo di euro 11.050.000,00;
- il Teatro Regio localizzato a Torino, per un importo di euro 8.499.880,00.
La quota restante tra il finanziamento disponibile per interventi di particolare strategicità (euro 20.000.000,00) e quanto programmato con il decreto (euro 19.549.880,00) pari ad euro 450.120,00, resta all'interno delle disponibilità del Piano stralcio “Cultura e Turismo” presentato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per essere utilizzata senza necessità di ulteriore provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

imminente il ritorno di Nicola Borrelli alla guida della Direzione Cinema

È imminente il ritorno di Nicola Borrelli alla guida della Direzione Cinema, struttura che – da qualche mese (con la riorganizzazione del dicastero voluta da Franceschini, che ha cancellato la precedente riforma ministeriale voluta dal predecessore Alberto Bonisoli) si chiama ormai – giustamente – “Direzione Cinema ed Audiovisivo”. Classe 1967, laureato in economia e commercio, commercialista e revisore dei conti, Nicola Borrelli è stato Direttore Generale del Cinema del Ministero per dieci anni, dal 2009 al 2018, e nella primavera del 2019 ha assunto l’incarico (“ad interim”) della Direzione Generale Creatività Contemporanea. Borrelli torna alla Direzione del Cinema italiano dopo la parentesi di Mario Turetta, destinato alla Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIBACT.

Riconosciuto l'Accesso agli atti amministrativi della SIAE

La SIAE è soggetta alla disciplina del diritto di accesso agli atti. In linea generale la SIAE, in quanto destinataria delle comunicazioni di cui al d.p.c.m. 17 gennaio 2014 (Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore) è da annoverare tra i soggetti esercenti un'attività di pubblico interesse (quella, appunto, correlata al controllo del corretto riparto tra le imprese intermediarie di settore, dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e videogrammi dovuti agli artisti, interpreti ed esecutori, nella qualità di soggetto incaricato facente capo al Dipartimento dell'editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri) che stabilmente detiene quella documentazione. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 febbraio 2020, n. 831.

Sfruttamento degli archivi audiovisivi: ok alla presunzione del consenso degli interpreti

Non contrasta con la legislazione Ue in tema di diritto d’autore una norma nazionale la quale presuma che un’artista interprete o esecutore di una determinata opera abbia autorizzato un ente pubblico, cui è stato affidato il compito di conservare le registrazioni audiovisive, a pubblicare e, se necessario, sfruttare tale opera mediante un trasferimento presunto dei diritti dell’artista interprete o esecutore. La legittimità di tale presunzione (relativa dunque all’autorizzazione dell’artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della sua prestazione, in caso di sua partecipazione alla registrazione di un’opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva) è stata affermata dalla sentenza SPEDIDAM del 14 novembre 2019 della Corte di giustizia europea. Il caso fa riferimento a talune disposizioni francesi del Codice della proprietà intellettuale e della legge sulla libertà di comunicazione: secondo il regime francese, l’INA (Istituto nazionale francese per l’audiovisivo), responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale, è esentata dal conseguimento del consenso scritto dell’artista interprete per lo sfruttamento di archivi nei quali siano state conservate le registrazioni audio-video delle esecuzioni di questo artista interprete.

Illegittimo il divieto generalizzato di utilizzo di animali nei circhi

Il Legale rappresentante di un circo equestre ricorre al T.A.R. contro il provvedimento dello Sportello Unico delle Attività Produttive che gli aveva negato la possibilità di effettuare una serie di spettacoli circensi, perché ciò avrebbe comportato la custodia in spazi ristretti di animali selvatici, vietato dal Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali. Il Comune prova a difendersi sostenendo che l'atto di diniego è solo la legittima conseguenza di quanto stabilito dal Regolamento Comunale che tutela il benessere degli animali e che, quindi, l'interessato avrebbe dovuto impugnare il regolamento stesso. Il Collegio respinge l'eccezione del Comune, perché per consolidata e pacifica giurisprudenza sono, comunque, oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati, costituiscono senza ombra di dubbio oggetto delle doglianze del ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 634; T.A.R. Trentino Alto-Adige Trento, Sez. I, 16 giugno 2016, n. 275) e, nella fattispecie, anche se nel ricorso il regolamento viene solo richiamato, ma non espressamente impugnato, esso rientra a pieno titolo nell'oggetto della decisione. (T.A.R. Marche, Ancona Sez. I, Sent., (ud. 5 febbraio 2020) 12 febbraio 2020, n. 117).